CD/DVD duplicati - La SIAE


Norme SIAE relative alla duplicazione di CD e DVD.

La Legge n. 248/2000, "Nuove norme di tutela del diritto d’autore", che integra le norme preesistenti (Legge sul diritto d'autore, n. 633/1941), stabilisce che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro art. 181 bis, legge n. 633/1941) deve essere apposto un contrassegno. In alcuni casi, fermo restando l’assolvimento degli eventuali obblighi relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi, l’apposizione del contrassegno può essere sostituita da apposita dichiarazione identificativa, secondo la previsione dell’art. 6 del DPCM 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal DPCM 25 ottobre 2002, n. 296.

Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime.

Per ulteriori informazioni:
www.siae.it

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